Revisione contabile finale

Revisione contabile finale in procedimenti provvisori e aperti

Una revisione contabile finale qualificata vi sostiene in molti modi. A causa del numero considerevole di procedure d'insolvenza o di fallimento medio-grandi però con lo stesso numero di personale dei tribunali a disposizione, c'è un bisogno crescente di revisori esterni nell'area delle revisioni contabili finali, sia nei procedimenti provvisori sia in quelli aperti. Grazie alla nostra solida formazione nella gestione aziendale e alle nostre qualifiche ineccepibili come revisori contabili e consulenti fiscali, siamo ideali per assumere la revisione dei conti al termine di una procedura d'insolvenza o di fallimento come esperti esterni.

Dal 2006 siamo revisori esterni per conto dei tribunali incaricati delle insolvenze. Più di 22 tribunali in Assia, Renania-Palatinato, Baden-Württemberg, Nord Reno-Vestfalia, Sassonia e Baviera ci commissionano la revisione contabile finale nei procedimenti provvisori e aperti, così come la revisione dei piani d'insolvenza (aggiornato a giugno 2021). Inoltre, siamo anche regolarmente nominati dai comitati dei creditori in grandi procedure d'insolvenza per effettuare le necessarie verifiche di cassa.

Grazie alle circa 700 nomine ricevute fino ad oggi (aggiornato a giugno 2021), abbiamo una vasta conoscenza ed esperienza nella revisione contabile finale dei procedimenti provvisori e aperti, così come nella revisione dei piani d’insolvenza. L’entità della revisione dipende generalmente dalla decisione del tribunale d’insolvenza o del comitato dei creditori.


Mettetevi in contatto con noi

Nel corso di una revisione contabile finale ai sensi dell'articolo 66 della legge sull’insolvenza tedesca (InsO) e di una verifica di cassa ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della medesima legge, vengono regolarmente controllati i seguenti fatti:


  • Nel corso di una revisione contabile finale ai sensi dell'articolo 66 della legge sull’insolvenza tedesca (InsO) e di una verifica di cassa ai sensi dell'articolo 69, comma 2, della medesima legge, vengono regolarmente controllati i seguenti fatti:
  • se i crediti soddisfatti dal curatore fallimentare devono essere considerati come vincolo di massa ai sensi degli articoli 54, 55 ai commi 1 e 2, dell’articolo 100 o dell’articolo 123, paragrafo 2, comma 1, della legge sull’insolvenza.
  • Se gli importi distribuiti dal curatore fallimentare ai creditori aventi diritto alla soddisfazione separata e la determinazione dei contributi alle spese della massa passiva fallimentare ai sensi dell'articolo 171 della legge sull’insolvenza sono stati determinati e calcolati in modo corretto dal punto di vista oggettivo e matematico
  • Elenco delle procedure condotte dal curatore fallimentare con i relativi importi realizzati per la massa
  • Esame della misura in cui gli importi della massa passiva fallimentare sono andati al curatore fallimentare stesso o a persone o aziende associate a lui nella società
  • Verifica della correttezza delle fatture degli onorari per i servizi di consulenza fiscale nell'ambito del regolamento generale tedesco sulla consulenza fiscale (StBGebV).
  • Se la massa passiva fallimentare è stata realizzata correttamente e nella sua interezza